Ai trasporti a carro di prodotti ortofrutticoli di origine nazionale diretti ai magazzini generali di Verona o agli stabilimenti della zona agricolo-industriale, raccordati ai detti magazzini, e' concessa, in via di rimborso, la tassazione dovuta in base alla percorrenza complessiva, effettivamente compiuta sulle ferrovie dello Stato, risultante dalla somma del trasporto originario piu' quello di rispedizione. La tassazione sui percorsi cumulati viene praticata di volta in volta limitatamente ai quantitativi rispediti in base al prezzo unitario applicabile in relazione al peso complessivo del trasporto originario o della rispedizione se questa risulti inferiore. La facilitazione e' concessa a condizione che la rispedizione avvenga entro tre mesi dalla data di svincolo dei prodotti originari e sia fatta in affrancato dai destinatari delle spedizioni originarie. Sono escluse dalla concessione le merci che siano state portate fuori dai magazzini generali o dagli stabilimenti della zona, anche se ivi reintrodotte prima della rispedizione. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a titolo di compenso per le sue maggiori prestazioni, trattiene il dieci per cento sulle somme rimborsate per differenza di tariffa. Il rimborso viene eseguito in ogni caso per il tramite dei Magazzini generali di Verona.

Testo vigente dal 3 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;579~art15 · fonte del testo