Art. 1
In attesa dell'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, per la ripartizione fra lo Stato e la Valle d'Aosta delle entrate erariali, pel territorio compreso nella circoscrizione autonoma della Valle, e' autorizzata l'assegnazione, a favore della Valle medesima, di un contributo statale straordinario di L. 360 milioni per l'anno 1947, comprensivo del fabbisogno per l'integrazione dei bilanci, per l'anno medesimo, dei Comuni e degli Enti comunali di assistenza inclusi in detta circoscrizione autonoma.
Testo vigente dal 3 giugno 1948
