Art. unico
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1947-48 la concessione di un contributo straordinario di lire 13.500.000 a favore degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto al relativo stanziamento in bilancio.
Testo vigente dal 2 giugno 1948
