Condizioni per l'immissione sul mercato di componenti di interoperabilita' I componenti di interoperabilita' sono immessi sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti essenziali e le condizioni per realizzare l'interoperabilita' del sistema ferroviario con quello del resto dell'Unione europea e se, nella loro area d'uso, sono usati conformemente alla loro destinazione e se adeguatamente installati e sottoposti a manutenzione. Tali disposizioni non precludono l'eventuale immissione sul mercato di tali componenti per altre applicazioni che esulano da quelle disciplinate dal presente decreto. Non e' consentito vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato di componenti di interoperabilita' in vista del loro impiego nel sistema ferroviario quando tali componenti soddisfano le disposizioni della direttiva (UE) 2016/797. I componenti di interoperabilita' non sono soggetti a verifiche gia' compiute nell'ambito della procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformita' o di idoneita' all'impiego, di cui all'articolo 10 della medesima direttiva.

Testo vigente dal 25 giugno 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57~art7 · fonte del testo