Prescrizioni relative alle attivita' di valutazione e controllo degli Organismi delegati dall'Autorita' di notifica Al fine di garantire l'assolvimento dei compiti affidatigli, l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano puo' avvalersi del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANSFISA. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANSFISA e l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano sottoscrivono una o piu' convenzioni per disciplinare le modalita' operative e di gestione dell'attivita', garantendo competenza, imparzialita', uniformita' ed indipendenza. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attivita' di valutazione e controllo di cui all'articolo 27, comma 1, sono a carico degli organismi di valutazione della conformita' e non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 25 giugno 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57~art28 · fonte del testo