Conformita' alle STI e alle norme nazionali L'ANSFISA considera conformi ai requisiti essenziali i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti, laddove previsto, della «dichiarazione "CE" di verifica» redatta con riferimento alle STI, a norma dell'articolo 15, comma 1, ovvero della «dichiarazione di verifica» redatta con riferimento alle norme nazionali a norma dell'articolo 15, comma 8, o di entrambe. Le norme nazionali per l'applicazione dei requisiti essenziali e, se del caso, gli strumenti di conformita' nazionali accettabili sono applicati nei casi seguenti:

  • a)qualora le STI non contemplino alcuni aspetti corrispondenti ai requisiti essenziali, inclusi i punti in sospeso di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797;
  • b)qualora la deroga a una o piu' STI o di parte di esse sia stata notificata in applicazione dell'articolo 6;
  • c)qualora un caso specifico necessiti dell'applicazione di norme tecniche non riprese nella STI pertinente;
  • d)le norme nazionali utilizzate per specificare i sistemi esistenti sono limitate alla valutazione della compatibilita' tecnica del veicolo con la rete;
  • e)le reti e i veicoli non sono coperti dalle STI;
  • f)quale misura preventiva temporanea urgente, specialmente in seguito a un incidente.

Testo vigente dal 25 giugno 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57~art13 · fonte del testo