L'iscritto al Fondo ha diritto alle seguenti prestazioni:

  • a)trattamento pensionistico secondo la formula di cui all'articolo 4, a partire dal 57 anno di eta' con cinque anni di contribuzione, a condizione che l'importo di pensione maturato non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, oppure, senza limiti di importo, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' con almeno cinque anni di contribuzione;
  • b)pensione di inabilita', con almeno cinque anni di contribuzione, quando sia intervenuta l'assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.

Testo vigente dal 31 ottobre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;565~art3 · fonte del testo