Con successivo decreto del Ministro per la grazia e giustizia sara' fissata, la data in cui gli uffici indicati negli articoli 1 e 2 dovranno incominciare a funzionare. Da tale data, gli affari civili e penali in corso presso gli uffici competenti secondo le circoscrizioni attualmente in vigore - fatta eccezione per le cause civili gia' passate in decisione e per i procedimenti penali per cui e' stato dichiarato aperto il dibattimento - saranno devoluti alla cognizione degli uffici, secondo la circoscrizione modificata ai sensi del presente decreto legislativo.
Testo vigente dal 1 giugno 1948
