Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione e' interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'art. 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n 335. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione e' determinata in base all'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per il calcolo della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 e' quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo di cui al comma 1. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianita', il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia". Detta pensione e' interamente liquidata secondo il sistema contributivo di cui all'art. 3, commi 5 e 6. Fino all'attuazione della normativa in materia di lavori usuranti prevista dall'art. 1, commi 34, 35, 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 25 novembre 1971, n. 1079.

Testo vigente dal 31 ottobre 1996

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