Art. 27 — Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 4, alla lettera a), al numero 4), la parola: "triennio" e' sostituita dalla seguente: "quinquennio" e, dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti: "5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorita', come individuati dalla stessa Autorita' ai sensi dell'articolo 213, comma 9;
  • 5-ter)per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall'articolo 29, comma 3;".
  • b)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.";
  • c)al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g)".

Testo vigente dal 5 maggio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56~art27 · fonte del testo