Art. unico
Le norme previste dall'art. 3 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, occorrenti per l'attuazione dei controlli relativi alla gestione ed all'impiego delle somme erogate sul fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e sul fondo previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, debbono essere emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.
Testo vigente dal 31 maggio 1948
