I Compartimenti regionali per la viabilita' ciascuno nell'ambito della propria circoscrizione territoriale:

  • a)propongono alla Direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' per la riparazione ed il miglioramento delle strade e delle autostrade statali;
  • b)compilano le perizie di spese per il funzionamento dei Compartimenti stessi;
  • c)redigono i progetti riguardanti i lavori di manutenzione, di miglioramento e di nuova costruzione;
  • d)dirigono i lavori dati in appalto e ne redigono la contabilita';
  • e)provvedono all'esecuzione dei lavori in economia debitamente autorizzati, adottando, ove necessario, i provvedimenti di somma urgenza;
  • f)esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale e sulla circolazione lungo le strade e le autostrade statali;
  • g)curano quanto altro necessario per la gestione delle strade stesse;
  • h)controllano l'esercizio delle autostrade non gestite dallo Stato e la circolazioni su di esse;
  • i)adottano i provvedimenti di sospensione e di ripristino delle ordinarie competenze, nonche' di conti unione del sussidio di infortunio sul lavoro, in confronti degli agenti stradali;
  • l)adottano i provvedimenti di concessione e di sospensione al personale di cui alla precedente lettera d) delle indennita' di alloggio, di malaria e di percorrenza previste dagli articoli 57 e 58 del regolamento approvato con decreto interministeriale 1 ottobre 1925;
  • m)provvedono alla istruttoria di ogni altra pratica inerente ai compiti dell'Azienda;
  • n)esercitano tutte le facolta' loro attribuite di presente decreto e dalle altro leggi vigenti. Il Ministro, udito il direttore generale, puo' delegare ai capi compartimento della viabilita' altre funzioni, fatta eccezione per i provvedimenti comportanti impegni di spesa, per quelli concernenti nomine, nonche' per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.

Testo vigente dal 29 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547~art13 · fonte del testo