L'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Selezione del personale). - 1. I procedimenti di selezione per l'accesso e per la progressione del personale nei pubblici uffici sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

  • a)concentrazione e rapidita' dei tempi e modi di svolgimento;
  • b)unicita' della selezione per identiche qualifiche e professionalita' pur se di amministrazioni ed enti diversi;
  • c)decentramento, ove opportuno, dei procedimenti di selezione;
  • d)composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'ammini strazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
  • e)adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti a ridurre la discrezionalita' della valutazione e ad accelerare le pro- cedure, comprese quelle di preselezione".

Testo vigente dal 29 dicembre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-23;546~art6 · fonte del testo