Art. 2
Dopo il terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: "3-bis. In caso di scissione totale la societa' designata a norma del comma 14 dell'art. 123- bis del testo unico delle imposte sui redditi deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della societa' scissa entro quattro mesi dalla data in cui e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi. Alla dichiarazione deve essere allegato un conto economico della frazione di periodo, redatto ai soli fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8.".
Testo vigente dal 13 gennaio 1993
