Art. 6 — Accordi di collaborazione

Per lo svolgimento di attivita' di particolare rilievo attinenti ai compiti istituzionali, le Stazioni sperimentali possono stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali, anche ricevendone contributi. Lo Statuto determina i criteri e le modalita' per la stipula degli accordi di cui al comma 1.

Testo vigente dal 9 febbraio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;540~art6 · fonte del testo