I dati API, il cui trattamento e' effettuato nel rispetto dei principi di necessita' e di proporzionalita', in relazione alle finalita' per le quali e' consentito, sono resi disponibili, attraverso il Sistema Informativo, agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, per le finalita' di cui all'articolo 7, immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non e' piu' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri. Entro ventiquattro ore dal momento della loro comunicazione agli Uffici di cui al comma 1, ovvero dopo l'ingresso dei passeggeri nel territorio dello Stato, i dati API non necessari per la prevenzione dell'immigrazione irregolare sono resi non visibili ai medesimi Uffici. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 2, i dati API, trascorsi sei mesi dal loro ricevimento, sono resi indisponibili agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.

Testo vigente dal 25 maggio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;53~art9 · fonte del testo