In relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del presente decreto, sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 121 del 1981. Tali diritti sono esercitati con istanza rivolta alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, con la quale l'interessato puo' domandare, altresi', che sia data evidenza dell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo nel Sistema Informativo. La Direzione Centrale della Polizia Criminale comunica all'interessato i provvedimenti adottati a seguito delle richieste formulate ai sensi del comma 1. Il responsabile della protezione dei dati, l'UIP nazionale e l'UIP dello Stato membro eventualmente interessato sono informati della presentazione dell'istanza di cui al comma 1. L'indicazione di cui al comma 1, secondo periodo, puo' essere rimossa a richiesta dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorita' giudiziaria, adottato ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali.

Testo vigente dal 25 maggio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;53~art23 · fonte del testo