Modalita' di scambio delle informazioni Lo scambio di informazioni ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 puo' avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione internazionale di polizia. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni e' quella applicabile al canale utilizzato. In casi di emergenza, il punto di contatto nazionale e' l'UIP nazionale.

Testo vigente dal 25 maggio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;53~art17 · fonte del testo