Trasferimento dei dati PNR alle autorita' competenti nazionali L'UIP nazionale trasmette i dati PNR o i risultati del loro trattamento relativi ai passeggeri individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), a seguito dell'esame individuale non automatizzato, alle autorita' competenti nazionali perche' li sottopongano a ulteriore trattamento e adottino provvedimenti idonei a prevenire e reprimere reati di terrorismo o reati gravi. Per le medesime finalita', le autorita' competenti nazionali possono chiedere all'UIP nazionale la trasmissione dei dati PNR o dei risultati del loro trattamento. Tale trasmissione avviene con strumenti informatici, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5. Le decisioni delle autorita' competenti nazionali che determinino conseguenze giuridiche negative per l'interessato non possono essere adottate esclusivamente sulla base del trattamento automatizzato dei dati PNR, ne' possono fondarsi sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

Testo vigente dal 25 maggio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;53~art12 · fonte del testo