Art. 6 — Profilo di rischio della nave

Alle navi che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato facente parte della Comunita' europea e' attribuito, dalla banca dati delle ispezioni di cui all'articolo 26, un profilo di rischio che determina il livello di priorita', la frequenza e l'entita' delle ispezioni cui la nave deve essere sottoposta. Il profilo di rischio di una nave e' determinato dalla combinazione dei parametri di seguito elencati:

  • a)parametri generici: tipo, eta', bandiera, organismi riconosciuti interessati e grado di affidabilita' della compagnia conformemente all'allegato II ed all'allegato III, parte I, punto 1;
  • b)parametri storici: numero di deficienze e di fermi registrati in un determinato periodo conformemente all'allegato II ed all'allegato III, parte I, punto 2.

Testo vigente dal 27 aprile 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53~art6 · fonte del testo