L'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 3 e dell'articolo 4, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550,00 euro a 9.296,00 euro.".

Testo vigente dal 28 febbraio 2004

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;53~art3 · fonte del testo