Ai fini del preventivo accordo richiesto alle Autorita' nazionali italiane per l'autorizzazione, da parte delle competenti autorita' di altro Stato membro delle Comunita' europee, all'acquisto di armi nel territorio di tale Stato, il questore della provincia di residenza della persona interessata all'acquisto rilascia apposito nulla osta, quando sussistono i presupposti, le condizioni ed i requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta previsto dall'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 11 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527~art7 · fonte del testo