Il titolare della carta europea d'arma da fuoco e' tenuto:
- a)a fare immediata denuncia all'ufficio di polizia del luogo in cui si trova dello smarrimento o furto del documento;
- b)a richiedere all'autorita' di pubblica sicurezza, senza ritardo e non oltre le 48 ore dal fatto, l'aggiornamento della carta europea d'arma da fuoco, in caso di furto, smarrimento o cessione dell'arma iscritta nella carta ed a consegnare alla medesima autorita' la carta stessa in caso di furto, smarrimento o cessione dell'unica arma iscritta;
- c)a consegnare la carta all'organo che procede, alla notifica di provvedimenti di revoca o di ritiro del permesso, autorizzazione o licenza iscritti nella carta stessa;
- d)a esibire la carta ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Chi viola le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da tre mesi a due anni.
Testo vigente dal 11 gennaio 1993
