Art. 13
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni al bilancio dello Stato occorrenti per l'attuazione del presente decreto, fino alla concorrenza di cinque miliardi di lire, per l'esercizio 1947-48. Per gli esercizi successivi saranno, con appositi provvedimenti legislativi, iscritti nel bilancio dello Stato gli stanziamenti che si renderanno occorrenti.
Testo vigente dal 26 maggio 1948
