Responsabilita' penale e civile del funzionario dello Stato Parte Il funzionario dello Stato Parte che partecipa nel territorio dello Stato alle attivita' di cui all'articolo 16 assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilita' di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari di altro Stato Parte che partecipano alle attivita' nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato Parte.

Testo vigente dal 27 aprile 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52~art17 · fonte del testo