Art. 6
All'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti integrazioni:
- a)Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi".
- b)Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: "I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici".
Testo vigente dal 31 dicembre 1992
