La dichiarazione di pubblica utilita' di cui all'art. 55 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, per la costruzione del binari di raccordo e degli allacciamenti ferroviari destinati a servire stabilimenti commerciali ed industriali e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio. La dichiarazione di pubblica utilita' delle opere di impianto, ampliamento o sistemazione di stabilimenti commerciali e industriali, le quali comprendono, impianti di binari di raccordo e di allacciamenti ferroviari, e' fatta, per tutto il complesso delle opere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'industria e il commercio. Qualora tali opere di impianti, ampliamenti o sistemazione di stabilimenti commerciali e industriali, non comprendano anche la costruzione di binari di raccordo, la dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio. Restano ferme le disposizioni degli articoli 30 e 32 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.
Testo vigente dal 25 maggio 1948
