Ferme restando le competenze degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM e' designato quale autorita' competente allo svolgimento dei controlli ufficiali per le funzioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2411. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM svolge il ruolo di autorita' amministrativa dei controlli intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi alle IGP ai sensi degli articoli 50, 51 e 71 del regolamento (UE) 2023/2411. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM puo' delegare talune funzioni afferenti ai controlli a uno o piu' organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2023/2411. Per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi sul mercato, anche nella modalita' del commercio elettronico, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2023/2411, il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM si avvale della collaborazione della Guardia di finanza che puo' altresi' essere delegata ad esercitare le funzioni ispettive per lo svolgimento dei controlli di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM di cui al comma 3.

Testo vigente dal 22 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51~art20 · fonte del testo