Sono vietate le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producono effetti negativi nei confronti dell'interessato, salvo che siano autorizzate dal diritto dell'Unione europea o da specifiche disposizioni di legge. Le disposizioni di legge devono prevedere garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato. In ogni caso e' garantito il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento. Le decisioni di cui al comma 1 non possono basarsi sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento UE, salvo che siano in vigore misure adeguate a salvaguardia dei diritti, delle liberta' e dei legittimi interessi dell'interessato. Fermo il divieto di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e' vietata la profilazione finalizzata alla discriminazione di persone fisiche sulla base di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento UE.

Testo vigente dal 24 maggio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art8 · fonte del testo