Falsita' in atti e dichiarazioni al Garante Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante riguardante il trattamento dei dati di cui all'articolo 1, comma 2, o nel corso di accertamenti riguardanti i medesimi dati, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Testo vigente dal 24 maggio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art44 · fonte del testo