Il titolare del trattamento conferisce al responsabile della protezione dei dati almeno i seguenti compiti:

  • a)informare il titolare del trattamento e i dipendenti che effettuano il trattamento degli obblighi derivanti dal presente decreto nonche' da altre disposizioni dell'Unione europea o dello Stato relative alla protezione dei dati;
  • b)vigilare sull'osservanza del presente decreto e di altre disposizioni dell'Unione europea o dello Stato relative alla protezione dei dati nonche' delle previsioni di programma del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilita', la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attivita' di controllo;
  • c)fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 23;
  • d)cooperare con il Garante;
  • e)fungere da punto di contatto per il Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 24, ed effettuare, ove necessario, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Testo vigente dal 24 maggio 2018

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art30 · fonte del testo