L'articolo 350 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:

  • a)il primo comma e' sostituito dal seguente: "Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello e' collegiale; davanti al tribunale l'appello e' trattato e deciso dal giudice monocratico.";
  • b)nel secondo e nel terzo comma, la parola "collegio" e' sostituita dalla parola "giudice".

Testo vigente dal 20 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art74 · fonte del testo