Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' cosi' modificato:

  • a)negli articoli 55, terzo comma, 56, primo, secondo, terzo e quarto comma, 57, primo, secondo, terzo e quarto comma, 58, terzo comma, 59, secondo comma, 60, primo comma, 62, terzo comma, 232, terzo comma, 239, secondo comma, e 240, primo comma, le parole "il pretore", "al pretore", "dal pretore" e "del pretore" sono rispettivamente sostituite, dove compaiono, dalle parole "la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro", "alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro", "dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro" e " della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro";
  • b)il primo comma dell'articolo 58 e' sostituito dal seguente: "Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le inchieste previste dall'articolo 56, devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad un'indennita' nella misura ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti.";
  • c)il secondo comma dell'articolo 58 e il terzo comma dell'articolo 60 sono abrogati;
  • d)il primo comma dell'articolo 62 e' sostituito dal seguente: "Le indennita' di cui all'articolo 58 sono liquidate dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro.";
  • e)nel primo comma dell'articolo 239 la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "pubblico ministero".

Testo vigente dal 20 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art236 · fonte del testo