Dopo il comma 1 dell'articolo 516 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.".

Testo vigente dal 20 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art186 · fonte del testo