Il primo comma dell'articolo 75 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e' sostituito dal seguente: "Presso ogni tribunale e sezione distaccata di tribunale e' costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui e' preposto un giudice designato dal presidente del tribunale.".

Testo vigente dal 20 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art163 · fonte del testo