L'articolo 779 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:

  • a)nel secondo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice";
  • b)nel terzo comma, e' soppresso il primo periodo;
  • c)il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.".

Testo vigente dal 20 marzo 1998

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art115 · fonte del testo