Art. 75 — Modifica dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260, in tema di ricorrenze festive

Nel primo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260 le parole da "sono puniti" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.".

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507~art75 · fonte del testo