[1]Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a)

[2]a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto, ad eccezione di quelle recate dalla lettera l), numero 1), concernente l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le quali si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;506~art3 · fonte del testo