Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti contributivi o di servizio prescritti per la pensione anticipata di anzianita' rispetto all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti. Il pensionamento di cui al comma 1 non puo' comunque essere richiesto prima del raggiungimento del 35 anno di anzianita' contributiva per coloro che alla data del 1 gennaio 1993 abbiano maturato un'anzianita' contributiva e di servizio non superiore ad otto anni. Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti per il pensionamento di cui al comma 1 e' determinato applicando al numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla tabella C allegata.

Testo vigente dal 30 dicembre 1992

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;503~art8 · fonte del testo