In via transitoria, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere maggiormente rappresentativo, il prefetto provvede, di volta in volta, alla nomina dei rappresentanti degli impiegati e dei salariati in seno alle Commissioni di disciplina previste dagli articoli 230, 231 e 231-bis della legge 9 giugno 1947, n. 530. I due impiegati o i due salariati dei Comuni o della Provincia chiamati a far parte delle Commissioni suddette dovranno essere di grado non inferiore a quello dell'incolpato.

Testo vigente dal 22 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;500~art2 · fonte del testo