In via transitoria, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere maggiormente rappresentativo, il prefetto provvede, di volta in volta, alla nomina dei rappresentanti degli impiegati e dei salariati in seno alle Commissioni di disciplina previste dagli articoli 230, 231 e 231-bis della legge 9 giugno 1947, n. 530. I due impiegati o i due salariati dei Comuni o della Provincia chiamati a far parte delle Commissioni suddette dovranno essere di grado non inferiore a quello dell'incolpato.
Testo vigente dal 22 maggio 1948
