L'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica). - 1. I conducenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), che hanno stabilito in Italia la residenza anagrafica ovvero la residenza normale ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' i conducenti cittadini di un paese non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.».

Testo vigente dal 10 giugno 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;50~art5 · fonte del testo