Art. 8 — Programma nazionale di conformità alla B.P.L

Il Programma nazionale di conformita' alla BPL, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), deve prevedere in ogni caso:

  • a)il controllo, almeno ogni due anni, dei centri di saggio inseriti nell'elenco nazionale; tale controllo comprende un'ispezione generale, nonche' una revisione di studio terminato o in corso;
  • b)speciali ispezioni o revisioni di studi anche su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati e della Commissione europea.

Testo vigente dal 13 aprile 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;50~art8 · fonte del testo