All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la lettera i-sexies) e' sostituita dal seguente: «i-sexies) fornitore: il fornitore quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;»;
  • b)la lettera i-octies) e' sostituita dal seguente: «i-octies) biocarburanti: i biocarburanti quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;».

Testo vigente dal 20 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-09;5~art41 · fonte del testo