Art. 10 — Modifiche all'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

All'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'erede puo' chiedere il fallimento del defunto, purche' l'eredita' non sia gia' confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art10 · fonte del testo