Il secondo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e' modificato come segue: "Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere e impianti o per le trasformazioni necessaria per utilizzare concessioni, con dichiarazioni di pubblica utilita', fatte dallo Stato, dalle Province e dai Comuni con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, a favore di enti ed imprese di nazionalita' italiana".
Testo vigente dal 22 maggio 1948
