Fino al 30 giugno 1948 il Comitato olimpico nazionale italiano puo' continuare ad esercitare, direttamente o per mezzo di societa' o ditta ad esso collegata, il concorso pronostico connesso al campionato italiano di calcio. Per l'esercizio di tale attivita' e' dovuta una tassa di lotteria pari al 12% di tutti gli introiti lordi, a decorrere dal 14 settembre 1947.

Testo vigente dal 22 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;496~art7 · fonte del testo