Con effetto dal 1 ottobre 1945 l'ultimo comma, dell'art. 105 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' sostituito dal seguente: "Finche' l'ufficiale e' in servizio attivo permanente percepisce, nella sua qualita' di professore, trattamento economico pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto dalle vigenti disposizioni per i professori straordinari delle universita' e degli istituti superiori".

Testo vigente dal 21 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;491~artunico · fonte del testo