Il capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, puo' essere elevato oltre il limite di cui all'art. 2 della legge 19 luglio 1941, n. 850, con deliberazioni dell'assemblea degli enti partecipanti da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Testo vigente dal 21 maggio 1948
