Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 All'articolo 96-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il limite di rimborso per ciascun depositante e' pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione.»;
  • b)il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il rimborso e' effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 83, comma 1. Il termine puo' essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.».

Testo vigente dal 22 aprile 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;49~art1 · fonte del testo