Fatte salve le esigenze di polizia sanitaria di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) il Ministro della sanita' vieta l'importazione dei prodotti a base di carne provenienti direttamente o indirettamente da un Paese terzo o da una parte del suo territorio qualora si manifesti o si propaghi una malattia contagiosa degli animali che, trasmessa attraverso i prodotti a base di carne, puo' compromettere la salute pubblica o lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, ovvero in tutti i casi in cui sussistono motivi di polizia sanitaria. Le misure adottate sono immediatamente comunicate alla Commissione con l'indicazione dei motivi.

Testo vigente dal 5 marzo 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;49~art12 · fonte del testo